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Associazione Nazionale di
Circoli Culturali |
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| Statuto Di Associazione
Culturale |
Art.1
- E' costituita l'associazione "Volare con i valori",
libera associazione di fatto, apartitica e apolitica,
con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro,
regolata a norma del Titolo I Cap. III art.36 e segg.
del c.c., nonché dal presente statuto.
Art.2 - L'associazione
persegue i seguenti scopi:
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel
nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale
di maturazione e crescita umana e civile;
- divulgare i principi di libertà, democrazia e progresso
affrontati attraverso un'ottica profondamente diversa
dall'impostazione tradizionale, che sappia uscire dagli
schemi ideologici astratti e lontani dalla effettiva sensibilità
dell'opinione pubblica;
- porsi come punto di riferimento per coloro che sentono
l'esigenza di crescere attraverso il dialogo e lo scambio
di opinioni;
- ampliare la conoscenza delle reali situazioni socio
politiche degli altri paesi.
Art.3 - L'associazione
per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere
varie attività ed in particolare:
- attività culturali: convegni, dibattiti, conferenze,
seminari, proiezione di films e documenti;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino,
pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché
degli studi e delle ricerche compiute.
Art.4 - L'associazione
è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito
e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare
per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota
associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano
contribuito in maniera determinante, con la loro opera
od il loro ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione.
Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento
di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile
ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
è soggetta a rivalutazione.
Art.5 - L'ammissione
dei soci ordinari è deliberata, su domanda, scritta dal
richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio
Direttivo.
Contro rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro
30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
Art.6
- Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio
Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:
richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.
I soci espulsi possono ricorrere entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri.
Art.7 - Tutti i soci
maggiorenni hanno diritto di voto: per l'approvazione
e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto
di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione
temporanea alla vita associativa.
Art.8 - Le riscorse
economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazione e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote
di associazione annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo
e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea,
che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni liberali, il denaro, le donazioni e i lasciti,
sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione
di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive
marginali sono inserite in apposita voce del bilancio
dell'associazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione
dei proventi che deve comunque essere in armonia con le
finalità statutarie dell'associazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione
o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.9 - L'anno finanziario
inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre
di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo
e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato
dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione
entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere
consultato da ogni associato.
Art.10 - Gli organi
dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
Art.11 - L'assemblea
dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad
assicurare una corretta gestione dell'associazione ed
è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto
di voto qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria,
ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta
dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se
è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente
con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la validità prescinde dal numero
dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione
con la presente e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde
dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo
della sede almeno 15 giorni priam della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità
mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Art.12 - L'assemblea
ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello
Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente
ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale
finale.
Art.13 - Il Consiglio
Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea
tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando
sono presenti due membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea
con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art.14 - Il Consiglio
Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si
riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno due componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo a tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere
le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo
di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,
suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e
delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie
categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere
all'albo dell'associazione.
Art.15 - Il Presidente
dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'associazione
a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione,
può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali
e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di
attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.16 - Il Collegio
dei Revisori è composto da 3 membri eletti dall'assemblea
tra i soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale
della contabilità. Redige apposita relazione da allegare
al bilancio preventivo e consuntivo.
Art.17 - Il Collegio
dei Probiviri è composto da 3 soci eletti dall'assemblea
al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del
Collegio dei Revisori e dura in carica 3 anni.
Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione
del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi
di ammissione.
Art.18 - Lo scioglimento
dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria,
il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto
ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3
comma 190 della legge 662/96.
Art.19 - Tutte le
cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate.
Art.20 - Per quanto
non previsto dal presente statuto valgono le norme di
legge vigenti in materia.
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