Volare Con i Valori - Associazione Nazionale di Circoli Culturali - Circolo Blu di Verona Volare Con i Valori - Associazione Nazionale di Circoli Culturali - Circolo Blu di Verona
Volare Con i Valori - Associazione Nazionale di Circoli Culturali - Circolo Blu di Verona Associazione Nazionale di Circoli Culturali
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Statuto Di Associazione Culturale
Art.1 - E' costituita l'associazione "Volare con i valori", libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III art.36 e segg. del c.c., nonché dal presente statuto.
Art.2 - L'associazione persegue i seguenti scopi:
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- divulgare i principi di libertà, democrazia e progresso affrontati attraverso un'ottica profondamente diversa dall'impostazione tradizionale, che sappia uscire dagli schemi ideologici astratti e lontani dalla effettiva sensibilità dell'opinione pubblica;
- porsi come punto di riferimento per coloro che sentono l'esigenza di crescere attraverso il dialogo e lo scambio di opinioni;
- ampliare la conoscenza delle reali situazioni socio politiche degli altri paesi.
Art.3 - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività ed in particolare:
- attività culturali: convegni, dibattiti, conferenze, seminari, proiezione di films e documenti;
- attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
Art.4 - L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
Art.5 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda, scritta dal richiedente controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.
Contro rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri.
Art.6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.
I soci espulsi possono ricorrere entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al Collegio dei Probiviri.
Art.7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto: per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art.8 - Le riscorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazione e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni liberali, il denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Art.9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art.10 - Gli organi dell'associazione sono:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Probiviri.
Art.11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di voto qualunque sia il valore della quota.
Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presente e con il voto favorevole della maggioranza dei soci, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni priam della data dell'assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.
Art.12 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.
All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
Art.14 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno due componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio Direttivo a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.
Art.15 - Il Presidente dura in carica 3 anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Art.16 - Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri eletti dall'assemblea tra i soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Art.17 - Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 soci eletti dall'assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e dura in carica 3 anni.
Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Art.18 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 662/96.
Art.19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art.20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.


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